Sicurezza sul Lavoro

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Antincendio e Gestione Emergenze

Partecipare al corso antincendio e gestione delle emergenze all’interno dei luoghi di lavoro significa imparare a prevenire e gestire le situazioni di emergenza, saper controllare i sistemi di spegnimento come estintori e idranti ed in fine saperli utilizzare.

Chi deve fare il corso antincendio?

In seguito alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro individua gli incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e, se previsto, piano di emergenza ed evacuazione.

A tale scopo, i lavoratori incaricati devono essere formati in funzione al rischio dell’attività che può dividersi in base al DM 10 marzo 1998, in rischio basso, rischio medio, rischio elevato.

Primo Soccorso

Corso di formazione destinato ai lavoratori incaricati all’attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08). E’ prevista una parte teorica e una pratica per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Il programma formativo si articola su 3 moduli e ha durata variabile in base alla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo A, B o C – vedi nota informativa finale per maggiori informazioni).

Periodicità aggiornamento: ogni 3 anni (come previsto dal DM 388/03).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

In riferimento al D.Lgs. 81/08 (art. 2, lettera i) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la “persona individuata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, seguendo quanto stabilito dagli accordi sindacali in materia.

Il datore di lavoro è obbligato a comunicare le generalità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia all’INAIL, sia al resto dei dipendenti.

L’incarico di RLS ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori attraverso l’intermediazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso in cui queste non fossero presenti, si procederà con l’elezione diretta.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il corso RSPP Datore di Lavoro permette di acquisire le competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008, le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

La conferenza Stato Regioni con atto reg. n° 2407 gennaio 2006 ha sancito i percorsi formativi, prevedendo che la formazione del RSPP avvenga in 3 moduli, Modulo A, Modulo B e Modulo C e la formazione dell’ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione) avvenga in 2 moduli, Modulo A, Modulo B.

  • Il Modulo A costituisce il corso Base per lo svolgimento della funzione di RSPP ed ha una durata di 28 ore.
  • Il Modulo B è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, secondo il macrosettore di appartenenza. Per il settore delle costruzioni la durata di tale modulo è di 60 ore.
  • Il Modulo C è il corso di formazione sulla prevenzione dei rischi anche di natura ergonomia e psico-sociale, sull’organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, sulla tecniche di comunicazione e sulle relazioni sindacali, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n° 81/08.

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